Legge federale
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Art. 49 Garanzie
1 La controparte centrale esige dai propri partecipanti garanzie adeguate, in particolare sotto forma di margini iniziali («initial margins»), margini di variazione («variation margins») e contributi al fondo di garanzia («default fund»). 2 Tali garanzie vanno calcolate almeno in maniera tale che:
3 La controparte centrale accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Essa valuta con prudenza le garanzie. |
