Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 49Garanzie
1 La controparte centrale esige dai propri partecipanti garanzie adeguate, in particolare sotto forma di margini iniziali («initial margins»), margini di variazione («variation margins») e contributi al fondo di garanzia («default fund»).
2 Tali garanzie vanno calcolate almeno in maniera tale che:
a.
i margini di variazione di un partecipante coprano il rischio di credito corrente risultante dalle variazioni effettive dei prezzi di mercato;
b.
i margini iniziali di un partecipante coprano con grande probabilità il rischio di credito potenziale che sorge per la controparte centrale in caso di inadempienza del partecipante stesso a causa delle variazioni dei prezzi di mercato attese;
c.
i margini iniziali, i margini di variazione e i contributi al fondo di garanzia siano sufficienti a coprire la perdita risultante, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale la controparte centrale presenta l’esposizione maggiore.
3 La controparte centrale accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Essa valuta con prudenza le garanzie.