Legge federale
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Art. 50 Adempimento delle obbligazioni di pagamento
1 La controparte centrale e i suoi partecipanti adempiono le loro obbligazioni reciproche di pagamento mediante il trasferimento di depositi a vista detenuti presso una banca centrale. 2 Qualora questo sia impossibile o non praticabile, essi utilizzano un mezzo di pagamento con bassi rischi di credito e di liquidità. La controparte centrale riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi. |