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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 53Procedura in caso di inadempienza di un partecipante
1 La controparte centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e di liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.
2 Per coprire le eventuali perdite causate dall’inadempienza di un partecipante essa utilizza le garanzie e i fondi propri nel seguente ordine:
a.
i margini versati dal partecipante inadempiente;
b.
i contributi del partecipante inadempiente al fondo di garanzia;
c.
i fondi propri dedicati della controparte centrale;
d.
i contributi dei partecipanti non inadempienti al fondo di garanzia.
3 Essa prevede regole per la copertura di perdite più estese. Non può utilizzare:
a.
i margini versati da partecipanti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall’inadempienza di un altro partecipante;
b.
le garanzie dei partecipanti indiretti per coprire le perdite derivanti dall’inadempienza di un partecipante o di un altro partecipante indiretto;
c.
i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto secondo l’articolo 59 capoverso 3 e depositati presso di essa, per coprire le perdite derivanti dall’inadempienza di un partecipante o di un altro partecipante indiretto.