Legge federale
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Art. 55 Trasferibilità
1 La controparte centrale garantisce che in caso di inadempienza di un partecipante le garanzie, i crediti e le obbligazioni che questo detiene per conto di un partecipante indiretto possano essere trasferiti a un altro partecipante designato dal partecipante indiretto. 2 Si considera inadempiente il partecipante:
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