Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 55Trasferibilità
1 La controparte centrale garantisce che in caso di inadempienza di un partecipante le garanzie, i crediti e le obbligazioni che questo detiene per conto di un partecipante indiretto possano essere trasferiti a un altro partecipante designato dal partecipante indiretto.
2 Si considera inadempiente il partecipante:
a.
che non soddisfa le condizioni di ammissione relative alla capacità finanziaria del partecipante entro il termine stabilito dalla controparte centrale; o
b.
nei confronti del quale è stata aperta una procedura di liquidazione forzata finalizzata all’esecuzione generale.