Legge federale
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Art. 56 Accesso non discriminatorio
1 Le controparti centrali possono concludere accordi sulla compensazione interoperabile di transazioni finanziarie (accordi di interoperabilità). 2 Una controparte centrale deve accettare la richiesta di un’altra controparte centrale concernente la conclusione di un accordo di interoperabilità, salvo se la conclusione di tale accordo mette in pericolo la sicurezza e l’efficacia della compensazione. |