Art. 59 Segregazione
1 Il partecipante a una controparte centrale separa i propri valori patrimoniali, crediti e obbligazioni gestiti presso la controparte centrale e su conti propri da garanzie, crediti e obbligazioni dei partecipanti indiretti. 2 Esso offre ai partecipanti indiretti la possibilità di scegliere tra la segregazione omnibus e la segregazione per singolo cliente. 3 Se un partecipante indiretto sceglie la segregazione per singolo cliente, il partecipante deve depositare presso la controparte centrale i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto e differenziarli dai margini iniziali degli altri partecipanti indiretti. 4 Il partecipante a una controparte centrale rende pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dalla tenuta dei conti secondo il capoverso 2. |