Legge federale
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Art. 62 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari
1 Il depositario centrale garantisce che i valori mobiliari siano custoditi, registrati e trasferiti in modo corretto e conforme alla legge. 2Il depositario centrale vieta ai propri partecipanti di compiere prelievi allo scoperto sui conti titoli afferenti ai valori mobiliari da esso detenuti in custodia accentrata. 3 Il depositario centrale verifica quotidianamente se il numero di valori mobiliari che un emittente ha emesso presso di esso corrisponde al numero di valori mobiliari registrati sui conti titoli dei partecipanti. 4 Il depositario centrale stabilisce il momento a partire dal quale:
5 Il depositario centrale trasferisce i valori mobiliari possibilmente in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta. |