Legge federale
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Art. 63 Termini per il regolamento delle operazioni
1 Il depositario centrale stabilisce i termini entro i quali i partecipanti devono regolare le loro operazioni in valori mobiliari nel suo sistema. A tal fine si basa in particolare sull’uso internazionale e sulle necessità dei partecipanti. 2 Esso permette ai propri partecipanti di regolare le operazioni entro i termini che ha stabilito. 3 Esso vigila affinché le operazioni siano regolate entro i termini previsti. In caso di ritardo nel regolamento adotta le sanzioni convenute contrattualmente. |
