Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 64Garanzie
1 Il depositario centrale adotta misure adeguate per coprire i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito.
2 Esso accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Valuta con prudenza le garanzie.