Legge federale
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Art. 66 Fondi propri e ripartizione dei rischi
1 Il depositario centrale deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e ripartire in maniera adeguata i propri rischi. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei fondi propri in funzione dell’attività e dei rischi e determina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi. |