Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 66Fondi propri e ripartizione dei rischi
1 Il depositario centrale deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e ripartire in maniera adeguata i propri rischi.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei fondi propri in funzione dell’attività e dei rischi e determina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi.