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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 69Segregazione
1 Il depositario centrale deve separare:
a.
i propri valori patrimoniali dai valori mobiliari dei suoi partecipanti; e
b.
i valori mobiliari di ogni partecipante da quelli degli altri partecipanti.
2 Esso offre ai suoi partecipanti la possibilità di:
a.
separare i loro valori mobiliari da quelli dei partecipanti indiretti; e
b.
tenere e registrare i valori mobiliari dei partecipanti indiretti in modo congiunto (segregazione omnibus) oppure in modo disgiunto (segregazione per singolo cliente).