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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 71Approvazione
1 La costituzione dei seguenti collegamenti tra depositari centrali necessita dell’approvazione della FINMA:
a.
collegamenti interoperabili;
b.
collegamenti di accesso in base ai quali un depositario centrale fornisce all’altro servizi che non fornisce ad altri partecipanti.
2 L’approvazione è concessa se i depositari centrali:
a.
dispongono, per la loro propria protezione e per la protezione dei loro partecipanti, di norme, procedure e controlli mediante i quali rilevano, limitano e sorvegliano i rischi risultanti dal loro collegamento;
b.
verificano la correttezza delle loro registrazioni, confrontandole fra loro; e
c.
disciplinano in un accordo scritto i loro diritti e obblighi e, se del caso, i diritti e gli obblighi dei loro partecipanti.
3 Se uno dei depositari centrali partecipanti al collegamento fra depositari centrali ha rilevanza sistemica, la FINMA deve ottenere il consenso della BNS prima di concedere l’approvazione.