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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 73
1 Il partecipante a un depositario centrale separa i propri valori patrimoniali, crediti e obbligazioni gestiti presso il depositario centrale e su conti propri dai valori mobiliari, crediti e obbligazioni dei partecipanti indiretti.
2 Esso offre ai partecipanti indiretti la possibilità di scegliere tra la segregazione omnibus e la segregazione per singolo cliente.
3 Se un partecipante indiretto sceglie la segregazione per singolo cliente, il partecipante deve depositare presso il depositario centrale i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto e differenziarli dai margini iniziali degli altri partecipanti indiretti.
4 Il partecipante a un depositario centrale rende pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dalla tenuta dei conti secondo il capoverso 2.