Legge federale
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Art. 73c Ammissione di partecipanti e loro obblighi
1 Possono essere ammessi quali partecipanti a un sistema di negoziazione TRD:
2 I partecipanti con sede in Svizzera devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti. Il sistema di negoziazione TRD deve garantire che i partecipanti con sede all’estero gli forniscano le informazioni e i documenti corrispondenti, laddove ordinato dalla FINMA. 3 Le disposizioni sull’obbligo di registrazione (art. 38) e sull’obbligo di comunicazione (art. 39) valgono anche per i partecipanti a un sistema di negoziazione TRD. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per i partecipanti di cui al capoverso 1 lettera e. 4 Il Consiglio federale disciplina l’ammissione, gli obblighi e l’esclusione dei partecipanti. 5 Il sistema di negoziazione TRD emana un regolamento sull’ammissione, sugli obblighi e sull’esclusione dei partecipanti, badando in particolare al rispetto del principio della parità di trattamento. 6 Il sistema di negoziazione TRD sorveglia l’osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione. |