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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 73cAmmissione di partecipanti e loro obblighi
1 Possono essere ammessi quali partecipanti a un sistema di negoziazione TRD:
a.
le società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 41 LIsFi39;
b.
altri assoggettati alla vigilanza della FINMA secondo l’articolo 3 LFINMA40 nonché assoggettati alla vigilanza di un’autorità estera, sempre che il sistema di negoziazione TRD garantisca che essi adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle delle società di intermediazione mobiliare;
c.
la BNS;
d.
la Banca dei regolamenti internazionali;
e.
altre persone fisiche e giuridiche, sempre che dichiarino di partecipare a proprio nome e per conto proprio.
2 I partecipanti con sede in Svizzera devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti. Il sistema di negoziazione TRD deve garantire che i partecipanti con sede all’estero gli forniscano le informazioni e i documenti corrispondenti, laddove ordinato dalla FINMA.
3 Le disposizioni sull’obbligo di registrazione (art. 38) e sull’obbligo di comunicazione (art. 39) valgono anche per i partecipanti a un sistema di negoziazione TRD. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per i partecipanti di cui al capoverso 1 lettera e.
4 Il Consiglio federale disciplina l’ammissione, gli obblighi e l’esclusione dei partecipanti.
5 Il sistema di negoziazione TRD emana un regolamento sull’ammissione, sugli obblighi e sull’esclusione dei partecipanti, badando in particolare al rispetto del principio della parità di trattamento.
6 Il sistema di negoziazione TRD sorveglia l’osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione.