Legge federale
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Art. 73e Ulteriori requisiti
1 Oltre ai requisiti di cui agli articoli 73b–73d, per i sistemi di negoziazione TRD aperti ai partecipanti di cui all’articolo 73c capoverso 1 lettera e il Consiglio federale può stabilire ulteriori requisiti a tutela di questi partecipanti. 2 Oltre ai requisiti di cui agli articoli 73a–73d, per i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento il Consiglio federale stabilisce ulteriori requisiti, segnatamente relativi agli aspetti seguenti:
3 Per stabilire i requisiti di cui al capoverso 2, il Consiglio federale si orienta ai requisiti applicabili ai depositari centrali (art. 61–73). 4 Può abilitare la FINMA a stabilire i requisiti di cui al capoverso 2, se ciò è necessario per poter tenere conto dei rischi legati alla tecnologia. 5 È fatta salva la competenza della BNS secondo l’articolo 23 di stabilire requisiti particolari per sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica. |
