Legge federale
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Art. 77 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere
1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l’accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti:
2 Il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti. |
