Legge federale
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Art. 8 Organizzazione
1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve avere personalità giuridica secondo il diritto svizzero nonché sede e amministrazione principale in Svizzera. 2 Essa stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi di legge. Designa segnatamente organi particolari per la gestione, da una parte, e per l’alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall’altra, e delimita le competenze tra questi organi in modo che sia garantita una sorveglianza conforme e indipendente della gestione. L’infrastruttura del mercato finanziario stabilisce compiti e competenze nello statuto e nel regolamento organizzativo. 3 Essa identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi e provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di audit interno indipendente dalla direzione e un organo responsabile della conformità(«compliance») separato dalle unità operative. |