Legge federale
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Art. 80
1 Prima di ricevere comunicazioni secondo l’articolo 104, i repertori di dati sulle negoziazioni con sede all’estero necessitano del riconoscimento della FINMA. 2 La FINMA accorda il riconoscimento se:
3 Il repertorio di dati sulle negoziazioni è considerato riconosciuto se la FINMA accerta che:
4 La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede il repertorio estero di dati sulle negoziazioni non garantisce ai repertori svizzeri un accesso effettivo ai propri mercati, né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono i repertori nazionali di dati sulle negoziazioni. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore. |
