Legge federale
|
Art. 82 Obblighi
Se necessario ai fini dell’attuazione di standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può imporre obblighi specifici ai sistemi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i fondi propri, la ripartizione dei rischi e la liquidità. È fatta salva la competenza della BNS secondo l’articolo 23 di fissare requisiti particolari per sistemi di pagamento di rilevanza sistemica. |