Legge federale
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Art. 83 Competenze
1 L’autorità di vigilanza è la FINMA. Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica sottostanno inoltre alla sorveglianza della BNS. 2 La FINMA vigila sull’osservanza delle condizioni di autorizzazione e degli obblighi, in quanto tale compito non incomba alla BNS nell’ambito della sorveglianza dei requisiti particolari di cui all’articolo 23. 3 La FINMA e la BNS cooperano nella loro attività di vigilanza e sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, si informano reciprocamente e regolarmente ed evitano sovrapposizioni nell’esecuzione dei loro compiti. Nel quadro della loro collaborazione con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza si coordinano nell’adempimento dei loro obblighi e nella comunicazione. |
