Legge federale
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Art. 84 Verifica
1 Le infrastrutture del mercato finanziario e i gruppi finanziari devono incaricare una società di audit, abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 LSR43, di effettuare una verifica secondo l’articolo 24 LFINMA44. 2 Essi devono parimenti far verificare il loro conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni (CO)45. 3 La FINMA può effettuare verifiche dirette presso le infrastrutture del mercato finanziario. |