Legge federale
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Art. 86 Restituzione volontaria dell’autorizzazione
1 L’infrastruttura del mercato finanziario che intende rinunciare a un’autorizzazione deve presentare per approvazione alla FINMA un piano di liquidazione. 2 Il piano di liquidazione deve contenere indicazioni riguardanti:
3 L’infrastruttura del mercato finanziario che ha adempiuto gli obblighi derivanti dal piano di liquidazione non sottostà più alla vigilanza da parte della FINMA. |