Legge federale
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Art. 87 Revoca dell’autorizzazione
1 A complemento dell’articolo 37 LFINMA46, la FINMA può revocare l’autorizzazione o il riconoscimento a un’infrastruttura del mercato finanziario se quest’ultima:
2 La revoca dell’autorizzazione provoca lo scioglimento della persona giuridica. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di insolvenza di cui al capitolo 8. |