Legge federale
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Art. 88 Misure in caso di insolvenza
1 Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mercato finanziario si applicano per analogia gli articoli 25–37 e 37d–37gquinquies, eccetto l’articolo 37g capoverso 4bis, della legge dell’8 novembre 193447 sulle banche.48 2 Nel caso di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la FINMA consulta la BNS prima di adottare misure in caso di insolvenza. 48 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |