Legge federale
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Art. 89 Protezione del sistema
1 La FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento, nonché i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi equivalenti nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, in Svizzera e all’estero, per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, sulle misure applicabili in caso di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la facoltà di disporre di quest’ultimo, nonché sul momento della loro entrata in vigore.49 2 L’istruzione impartita a una controparte centrale, a un depositario centrale o a un sistema di pagamento, oppure a un sistema di negoziazione TRD che offre servizi equivalenti nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, da un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura applicabile in caso di insolvenza è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:50
3 Il capoverso 2 si applica se:
4 Il capoverso 2 si applica per analogia:
49 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). 50 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). |
