1 La FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento, nonché i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi equivalenti nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, in Svizzera e all’estero, per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, sulle misure applicabili in caso di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la facoltà di disporre di quest’ultimo, nonché sul momento della loro entrata in vigore.49
2 L’istruzione impartita a una controparte centrale, a un depositario centrale o a un sistema di pagamento, oppure a un sistema di negoziazione TRD che offre servizi equivalenti nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, da un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura applicabile in caso di insolvenza è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:50
- a.
- è stata impartita prima che fosse ordinata la misura ed è divenuta irrevocabile secondo le regole dell’infrastruttura del mercato finanziario; o
- b.
- è stata eseguita il giorno operativo, definito secondo le regole dell’infrastruttura del mercato finanziario, durante il quale la misura è stata ordinata, sempre che l’infrastruttura del mercato finanziario fornisca la prova che non aveva o non doveva avere conoscenza della misura ordinata.
3 Il capoverso 2 si applica se:
- a.
- l’infrastruttura del mercato finanziario è autorizzata in Svizzera;
- b.
- l’infrastruttura estera del mercato finanziario è riconosciuta o sorvegliata in Svizzera e accorda ai partecipanti svizzeri l’accesso diretto alla propria istituzione; o
- c.
- il contratto di partecipazione è retto dal diritto svizzero.
4 Il capoverso 2 si applica per analogia:
- a.
- alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 4 capoverso 3;
- b.
- ai sistemi di pagamento gestiti dalle banche.
49 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
50 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).