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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 91Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza di un partecipante indiretto
1 Le misure di insolvenza nei confronti di un partecipante indiretto a una controparte centrale non pregiudicano gli accordi ai sensi dell’articolo 90 capoverso 1 lettere a–c conclusi in precedenza tra il partecipante e il partecipante indiretto.
2 Le pretese del partecipante indiretto sussistenti dopo la compensazione o la realizzazione ad opera del partecipante secondo l’articolo 90 capoverso 1 lettera a e b sono scorporate a favore dei clienti del partecipante indiretto e dei suoi partecipanti indiretti.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle misure in caso di insolvenza disposte nei confronti del partecipante indiretto di un altro partecipante indiretto.
4 Sono fatte salve le prescrizioni divergenti nel quadro del differimento della disdetta di contratti da parte della FINMA.