Legge federale
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Art. 93 Campo di applicazione
1 Il presente capitolo si applica, fatte salve le disposizioni seguenti, alle controparti finanziarie e non finanziarie che hanno la loro sede in Svizzera. 2 Per controparti finanziarie s’intendono:
3 Per controparti non finanziarie s’intendono le imprese che non sono controparti finanziarie. 4 Le seguenti istituzioni sottostanno al solo obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104:
5 Il Consiglio federale può assoggettare alle disposizioni del presente capitolo le succursali svizzere di partecipanti esteri al mercato finanziario, se esse non sottostanno a una regolamentazione equivalente. 54 Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 57 Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |
