Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 93Campo di applicazione
1 Il presente capitolo si applica, fatte salve le disposizioni seguenti, alle controparti finanziarie e non finanziarie che hanno la loro sede in Svizzera.
2 Per controparti finanziarie s’intendono:
a.
le banche ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 193453 sulle banche;
le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 LIsFi55;
c.
le imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del 17 dicembre 200456 sulla sorveglianza degli assicuratori;
d.
le società madri di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo;
i gestori di patrimoni collettivi e le direzioni dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere c e d LIsFi;
f.
gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi;
g.
gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento di cui agli articoli 48–53kdella legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
3 Per controparti non finanziarie s’intendono le imprese che non sono controparti finanziarie.
4 Le seguenti istituzioni sottostanno al solo obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104:
a.
le banche multilaterali di sviluppo;
b.
le organizzazioni, compresi gli istituti di assicurazione sociale, in quanto appartengano alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni oppure di cui rispondono la Confederazione, il pertinente Cantone o il pertinente Comune e in quanto non si tratti di una controparte finanziaria.
5 Il Consiglio federale può assoggettare alle disposizioni del presente capitolo le succursali svizzere di partecipanti esteri al mercato finanziario, se esse non sottostanno a una regolamentazione equivalente.
54 Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
57 Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).