Legge federale
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Art. 94 Eccezioni
1 Il presente capitolo non si applica:
2 Per motivi di proporzionalità e tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può escludere integralmente o parzialmente dal campo di applicazione del presente capitolo altre istituzioni pubbliche o partecipanti al mercato finanziario. 3 Non si considerano derivati ai sensi del presente capitolo:
4 Il Consiglio federale può eccettuare i derivati dalle disposizioni del presente capitolo se ciò è conforme a standard internazionali riconosciuti. |
