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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 95Adempimento di obblighi secondo il diritto estero
Gli obblighi del presente capitolo sono altresì considerati adempiuti se:
a.
sono adempiuti secondo un diritto estero riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
b.
l’infrastruttura del mercato finanziario estera impiegata per l’esecuzione dell’operazione è stata riconosciuta dalla FINMA.