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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 99Piccole controparti finanziarie
1 Una controparte finanziaria è considerata piccola se la media mobile della sua posizione lorda calcolata su 30 giorni lavorativi di tutte le operazioni in derivati OTC in corso si situa al di sotto del valore soglia.
2 Se la media della posizione lorda di cui al capoverso 1 di una piccola controparte finanziaria esistente supera il valore soglia, tale controparte non è più considerata piccola dopo quattro mesi dal momento del superamento.