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Art. 25 Prescrizione del credito fiscale
1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell’anno civile in cui è sorto. 2 La prescrizione è interrotta:
3 Dopo ogni interruzione, l’intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere. 4 Il credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell’anno civile in cui è sorto. |