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Art. 12c Prova e tracciabilità dei biocarburanti 14
1 Chiunque intenda ottenere un’agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3. 2 La prova consiste in:
3 L’autorità fiscale può esigere che l’esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti. 4 Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l’onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte. 14 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 47194827). |