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Art. 12d Domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti 15
1 La domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti deve essere presentata per scritto all’autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale. 2 L’autorità fiscale decide in merito all’agevolazione fiscale d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale dell’agricoltura e la Segreteria di Stato dell’economia. 3 Il Consiglio federale disciplina la procedura. 15 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 47194827). |