Open article in different language:
DE
|
Art. 12e Neutralità dei proventi 16
1 Le perdite fiscali risultanti dall’agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate, al più tardi il 31 dicembre 2028, mediante una maggiore imposizione della benzina e dell’olio Diesel. 2 Il Consiglio federale modifica le aliquote d’imposta per la benzina e per l’olio Diesel contenute nell’allegato 1 e nell’articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate. 16 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2028 (RU 2020 1269; FF 2019 47194827). |