Open article in different language:
DE
|
Art. 17 Esenzioni
1 Sono esenti dall’imposta:
1bis Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esenzione dall’imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l’autorità fiscale disciplina la procedura.21 2 Il Consiglio federale può accordare l’esenzione totale o parziale dall’imposta per i carburanti:
3 ...22 18 Introdotta dall’all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076637; FF 20067359). 20 Introdotta dall’all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076637; FF 20067359). 21 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). 22 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). |