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Art. 32 Trasporto di merci non tassate
1 Per le merci importate, non tassate, trasportate dal confine sino a un deposito autorizzato, gli importatori assumono gli impegni risultanti dalla presente legge; essi prestano una garanzia per l’imposta e gli altri tributi. 2 Allorché agiscono in qualità di speditori, i depositari autorizzati assumono gli impegni derivanti dalla presente legge per il trasporto di merci, non tassate, tra depositi autorizzati o, trattandosi di merci destinate all’esportazione, dal deposito autorizzato sino al confine; essi prestano una garanzia per l’imposta e gli altri tributi. 3 La validità della garanzia si estingue:
4 Il depositario autorizzato deve notificare all’autorità fiscale ogni spedizione di merci non tassate. |