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Art. 38 Messa in pericolo o sottrazione dell’imposta
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottrae o compromette l’imposta o procura o cerca di procurare un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell’imposta sottratta o compromessa o dell’indebito profitto. È fatta salva l’applicazione degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 197434 sul diritto penale amministrativo. 2 In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni.35 Sono reputate circostanze aggravanti:
3 Se non può essere accertato esattamente, l’importo dell’imposta sottratto o compromesso è stimato dall’autorità fiscale. 4 Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o sottrazione dell’imposta e un’infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l’UDSC è tenuto a perseguire, si applica la pena corrispondente all’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.36 35 Nuovo testo del per. giusta il n. I 8 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). 36 Nuovo testo giusta il n. I 22 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). |