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Art. 6 Controlli da parte dell’autorità fiscale
1 L’autorità fiscale è abilitata a effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso, in particolare presso i contribuenti e le persone che devono tenere una contabilità merci o hanno presentato una domanda di restituzione. 2 L’autorità fiscale può esigere tutte le informazioni e i libri contabili, i documenti commerciali e altri documenti importanti per l’esecuzione della presente legge. |