Legge federale
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Art. 12a Agevolazione fiscale per il gas naturale e il gas liquido 12
1 L’imposta sul gas naturale e sul gas liquido utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all’imposta secondo la tariffa dell’imposta sugli oli minerali. 2 L’imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell’allegato 1a della presente legge. 12 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 47194827). |