Legge federale
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Art. 12b Agevolazione fiscale per biocarburanti 13
1 Su richiesta, per i biocarburanti è accordata un’agevolazione fiscale se sono soddisfatte le seguenti esigenze:
2 Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono considerate in ogni caso soddisfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni. 3 Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione dei biocarburanti non debba avvenire a scapito della sicurezza alimentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale. 4 Il Consiglio federale determina l’entità dell’agevolazione fiscale; a questo riguardo tiene conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile. 13 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579; FF 2006 3889). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 47194827). |