Legge federale
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Art. 15 Olio da riscaldamento extra leggero
1 Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero deve adempiere gli obblighi di cui all’articolo 14 capoverso 2. 2 È considerato olio da riscaldamento extra leggero il gasolio destinato al riscaldamento, colorato e marcato. 3 I prodotti contenenti olio da riscaldamento extra leggero, che non sono stati colorati né marcati, sono assoggettati all’aliquota prevista per l’olio Diesel. 4 Il Consiglio federale determina la procedura e fissa il tipo di colorazione e di marcatura. La decolorazione è vietata. |