Legge federale
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Art. 18 Restituzione dell’imposta
1 È restituita l’imposta riscossa:
1bis L’imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.23 1ter La parte d’imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.24 2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l’agricoltura, la silvicoltura, l’estrazione di pietra da taglio naturale o la pesca professionale.25 3 Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell’imposta se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno scopo d’interesse generale. 3bis Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 non possono essere chieste restituzioni dell’imposta secondo il capoverso 3.26 4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco conto non sono restituiti. 5 Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse. 23 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). 24 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2020 07 (RU 2007 2693; FF 2006 22832305). 26 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2, in vigore dal 1° lug. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 1269; FF 2019 47194827). |