Legge federale
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Art. 21 Imposizione
1 In caso di dichiarazione fiscale periodica l’importo dell’imposta è riscosso in base alla dichiarazione fiscale definitiva. 2 Negli altri casi l’importo dell’imposta è fissato dall’autorità fiscale. 2bis L’importo dell’imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 202028 sulla protezione dei dati.29 3 La dichiarazione fiscale è vincolante per l’estensore quale base per determinare l’importo dell’imposta. È fatto salvo l’esito di un controllo ufficiale. 29 Introdotto dall’all. 1 n. II 52 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |