Legge federale
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Art. 24 Riscossione posticipata e restituzione dell’imposta
1 Se, per errore, nonostante la dichiarazione fiscale, un’imposta dovuta non è stata fissata o è stato fissato un importo troppo basso oppure è stato fissato un importo troppo alto per la restituzione, l’autorità fiscale riscuote posticipatamente l’importo mancante entro un anno a decorrere dalla notificazione della decisione. 2 Se, entro il termine di un anno, un controllo ufficiale dell’imposizione rivela che un’imposta è stata riscossa a torto, l’importo pagato in eccedenza viene restituito d’ufficio. |